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Art. 13b Assistenza amministrativa 46
1 La ComCom e l’UFCOM trasmettono ad altre autorità svizzere i dati di cui queste necessitano per l’adempimento dei loro compiti legali. Fanno parte di tali dati anche i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi.47 I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici. 2 Salvo diversa disposizione di accordi internazionali, la Commissione e l’Ufficio federale possono trasmettere dati ad autorità di vigilanza estere incaricate di compiti nel settore delle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione raccolti nell’ambito di procedimenti amministrativi o penali amministrativi, soltanto se queste autorità:48
3 La ComCom e l’UFCOM non sono autorizzati a trasmettere dati ad autorità penali estere se l’assistenza giudiziaria in materia penale è esclusa. La ComCom o l’UFCOM decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia. 4 Le autorità svizzere trasmettono gratuitamente alla Commissione e all’Ufficio federale i dati che potrebbero essere importanti per l’esecuzione della legislazione sulle telecomunicazioni, inclusi i dati personali degni di particolare protezione.49 I dati sono resi accessibili singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici. 46 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 47 Nuovo testo del secondo per. giusta l’all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 48 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). 49 Nuovo testo giusta l’all. 1 n. II 68 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |