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Art. 16 Portata del servizio universale 55
1 I concessionari del servizio universale forniscono nella loro zona di concessione, tenendo conto dello stato attuale della tecnica e della domanda, una o più delle seguenti prestazioni:56
1bis Le prestazioni attinenti al servizio universale devono essere proposte in modo da poter essere fruite dai disabili a condizioni che dal profilo qualitativo, quantitativo ed economico siano comparabili a quelle offerte ai non disabili. A tal fine il concessionario del servizio universale provvede segnatamente a:
2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può prevedere speciali disposizioni per i collegamenti fuori delle località. Può delegare queste mansioni al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).63 3 Il Consiglio federale adegua periodicamente le prestazioni del servizio universale alle esigenze sociali ed economiche e allo stato della tecnica. 55 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 56 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 57 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 58 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 59 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 60 Abrogata dall’all. n. 5 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 20034487; FF 20011477). 61 Questo elenco non è più aggiornato. Vedi ora: il cpv. 3 nonché l’art. 15 dell’O del 9 mar. 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1). 62 Introdotto dall’all. n. 5 della L del 13 dic. 2002 sui disabili, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 20034487; FF 20011477). 63 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |