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Art. 19 Indennità finanziaria 65
1 Qualora prima del rilascio della concessione risulti che i costi per la fornitura del servizio universale in una determinata zona non possono essere coperti nonostante una gestione efficace, il concessionario ha diritto a un’indennità finanziaria. 2 Il concessionario che riceve un’indennità finanziaria deve comunicare ogni anno all’UFCOM tutte le informazioni necessarie ai fini della valutazione e del controllo dei costi, in particolare le informazioni finanziarie e contabili. 3 Il Consiglio federale disciplina i dettagli. 65 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). |