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Art. 20 Servizio d’emergenza 69
1 I fornitori del servizio telefonico pubblico devono offrire un servizio che permetta agli utenti di contattare la centrale d’allarme competente in situazioni di pericolo per l’integrità fisica, la vita, la salute o la proprietà (servizio d’emergenza). 2 Essi devono garantire l’istradamento e la localizzazione delle chiamate d’emergenza. Tenendo conto degli interessi della popolazione e dei fornitori nonché dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale, il Consiglio federale può definire eccezioni e prevedere l’utilizzazione di funzioni di localizzazione di apparecchi terminali anche se l’utente non vi ha espressamente acconsentito. 3 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di fornire il servizio d’emergenza ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati. 69 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |