Art. 21 Raccolta e messa a disposizione dei dati elenco 70
1 I fornitori del servizio telefonico pubblico raccolgono e aggiornano i dati elenco dei loro clienti. Essi:
2 I fornitori del servizio telefonico pubblico permettono ai fornitori di servizi basati sui dati elenco di accedere ai contenuti minimi dei dati elenco dei propri clienti e di ottenerli in formato elettronico. 3 Garantiscono l’accesso in modo trasparente, non discriminatorio e a prezzi orientati ai costi risultanti dalla messa a disposizione dei dati elenco. Tengono conto delle norme tecniche internazionali. Alla composizione delle controversie si applicano per analogia gli articoli 11a e 11b. 4 I fornitori di servizi basati sui dati elenco rispettano l’integrità dei dati. Possono modificarli solo previo accordo del fornitore del servizio telefonico pubblico responsabile della raccolta dei dati. Aggiornano o cancellano i dati conformemente alle modifiche comunicate dai fornitori del servizio telefonico pubblico. Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sul trattamento dei dati elenco. 5 I fornitori del servizio telefonico pubblico possono far capo a terzi per adempiere i propri obblighi. 6 Il Consiglio federale può estendere l’applicazione delle disposizioni del presente articolo ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati. 70 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |