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Art. 21a Interoperabilità 71
1 I fornitori del servizio telefonico pubblico garantiscono la capacità di comunicazione fra tutti gli utenti di questo servizio (interoperabilità).72 2 Il Consiglio federale può estendere l’obbligo di cui al capoverso 1 ad altri servizi di telecomunicazione accessibili al pubblico e ampiamente utilizzati.73 Può prescrivere interfacce per garantire un accesso alle prestazioni conforme alle norme internazionali. L’UFCOM emana le necessarie prescrizioni tecniche e amministrative. 3 I fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità devono offrire l’interconnessione anche se non detengono una posizione dominante sul mercato. Alle controversie relative alle condizioni d’interconnessione si applicano per analogia gli articoli 11a capoversi 1 e 3 nonché 11b.74 Il Consiglio federale può imporre altri obblighi ai fornitori tenuti a garantire l’interoperabilità. 71 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 72 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 73 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 74 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |