Art. 22 Utilizzazione dello spettro delle radiofrequenze 76
1 Lo spettro delle radiofrequenze può essere utilizzato liberamente nel rispetto delle prescrizioni di utilizzazione. 2 Il Consiglio federale può prevedere che l’utilizzazione di determinate frequenze sia ammessa soltanto:
3 Il Consiglio federale prevede limitazioni di cui al capoverso 2 soltanto:
4 Il Consiglio federale non prevede limitazioni di cui al capoverso 2 per le frequenze la cui attribuzione è di competenza dell’esercito o della protezione civile secondo il piano nazionale di attribuzione delle frequenze. 5 Stabilisce le prescrizioni in materia di utilizzazione e le condizioni per il rilascio dei certificati di capacità. 76 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |