Art. 24 Procedura di rilascio della concessione 82
1 Il Consiglio federale disciplina la procedura per il rilascio della concessione di radiocomunicazione. La procedura è conforme ai principi di obiettività, non discriminazione e trasparenza. I dati forniti dai richiedenti sono trattati in modo confidenziale. 2 Non si applica il diritto in materia di appalti pubblici. 3 Per la procedura di prima istanza concernente la pubblica gara e per la procedura di ricorso, in particolare per valutare le richieste e per tutelare segreti d’affari, il Consiglio federale può derogare alle seguenti disposizioni della legge federale del 20 dicembre 196883 sulla procedura amministrativa (PA) concernenti:
4 Le decisioni incidentali pronunciate in un procedimento concernente la pubblica gara non sono impugnabili separatamente dal merito. 82 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |