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Art. 24d Trasferimento della concessione e cooperazione tra concessionari 87
1 La concessione può essere trasferita integralmente o parzialmente. 2 Il trasferimento presuppone il consenso dell’autorità concedente. Il consenso può essere rifiutato soltanto se:
3 L’autorità concedente può, per alcune bande di frequenze, prevedere eccezioni al requisito del consenso se si può presumere che continui a essere garantita un’utilizzazione efficiente ed esente da interferenze e che la concorrenza efficace non venga né soppressa né pregiudicata considerevolmente. I trasferimenti che non necessitano di un consenso vanno previamente notificati all’autorità concedente. 4 Se la concessione è stata rilasciata dalla ComCom, il capoverso 2 si applica per analogia al trasferimento economico della concessione. Vi è trasferimento economico quando un’impresa acquisisce il controllo sul concessionario secondo le disposizioni della legislazione sui cartelli. 5 L’utilizzazione comune di elementi delle reti di radiocomunicazione da parte dei titolari di concessioni rilasciate dalla ComCom deve essere previamente notificata alla ComCom. L’utilizzazione comune delle frequenze necessita del consenso di cui al capoverso 2. 87 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |