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Art. 24f Informazione da parte dell’UFCOM 89
1 Per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati preponderanti, l’UFCOM fornisce informazioni riguardanti il nome e l’indirizzo del concessionario, l’oggetto della concessione, i diritti e gli obblighi derivanti dalla concessione, le attribuzioni delle frequenze, nonché le stazioni emittenti.90 2 L’UFCOM può pubblicare tali informazioni e renderle accessibili mediante procedura di richiamo se ne sussiste un interesse pubblico. 89 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 90 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |