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Art. 26 Controllo tecnico
1 L’UFCOM controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell’ambito della vigilanza sull’utilizzazione delle frequenze. 2 Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione. 3 L’UFCOM è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radiocomunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato. 4 Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze. 5 In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all’autorità competente. Ogni altra registrazione deve essere immediatamente distrutta. BGE
120 IV 226 () from 11. August 1994
Regeste: Art. 29 Abs. 1 lit. c VStrR; Art. 59 Abs. 2 FMG. Ausstand von untersuchenden Beamten. Das Bundesamt für Kommunikation kann mit der ihm nach Art. 2 der Delegationsverordnung zugewiesenen Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen gemäss Art. 57 und 58 des Fernmeldegesetzes geeignete und besonders ausgebildete Beamte der PTT-Betriebe betrauen, sofern die PTT-Betriebe im betreffenden Bereich des Fernmeldewesens (im konkreten Fall: Handel mit Modems) nicht im Wettbewerb mit dem Beschuldigten stehen, in welchem Fall die Befangenheit der untersuchenden Beamten zu vermuten ist. |