Art. 26 Controllo tecnico
1 L’UFCOM controlla lo spettro delle frequenze ai fini della pianificazione e nell’ambito della vigilanza sull’utilizzazione delle frequenze. 2 Esegue tali controlli da solo oppure in collaborazione con altre autorità. Il Consiglio federale disciplina la collaborazione. 3 L’UFCOM è autorizzato ad ascoltare o a registrare il traffico delle radiocomunicazioni, nella misura necessaria per garantire una radiodiffusione e una telecomunicazione esente da interferenze, sempreché altri provvedimenti si siano rivelati inefficaci o comportino un dispendio sproporzionato. 4 Le informazioni registrate possono essere utilizzate solamente per determinare le interferenze e le fonti di interferenze. 5 In caso di sospetto fondato di reato secondo la presente legge, le registrazioni che possono fungere da prova sono trasmesse all’autorità competente. Ogni altra registrazione deve essere immediatamente distrutta. |