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Art. 28 Gestione degli elementi di indirizzo 95
1 L’UFCOM gestisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti a livello nazionale. Provvede affinché vi sia un numero sufficiente di elementi di indirizzo, tenendo conto dell’evoluzione tecnica e dell’armonizzazione internazionale. 2 Il Consiglio federale stabilisce gli elementi di indirizzo che devono essere gestiti dall’UFCOM. 3 Il Consiglio federale può prescrivere una procedura alternativa obbligatoria per la composizione delle controversie che oppongono i titolari di elementi di indirizzo a terzi. Disciplina la procedura, i suoi effetti e le sue conseguenze sulla procedura civile, in particolare in materia di sospensione della prescrizione e di onere della prova. Sono fatte salve le azioni civili dei titolari di elementi di indirizzo e di terzi. 4 Nessuno ha diritto a un elemento di indirizzo determinato. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 5 I fornitori di servizi di telecomunicazione assicurano la portabilità dei numeri. 6 Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla gestione degli elementi di indirizzo, in particolare su:
95 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |