Art. 28e Gestione dei domini Internet: modalità 101
Il Consiglio federale disciplina le modalità di gestione dei domini Internet e dei nomi di dominio ad essi subordinati; tiene conto delle regole che si applicano a livello internazionale. Può in particolare: - a.
- stabilire le condizioni per l’attribuzione, l’utilizzazione, il blocco, il trasferimento e la revoca di nomi di dominio subordinati ai domini la cui gestione compete alla Confederazione;
- b.
- disciplinare il trattamento dei dati personali inerenti ai domini regolamentati dalla presente legge, compresa la messa a disposizione del pubblico di una banca dati che garantisca a chiunque l’accesso a informazioni relative ai titolari di nomi di dominio;
- c.
- prevedere misure contro l’uso di nomi di dominio che sia illecito o contrario all’ordine pubblico, e disciplinare la collaborazione con i servizi privati o pubblici specializzati nel settore;
- d.
- stabilire l’organizzazione istituzionale, funzionale e operativa dei domini la cui gestione è di competenza alla Confederazione;
- e.
- disciplinare la gestione dei domini di competenza di enti di diritto pubblico diversi dalla Confederazione o di privati residenti in Svizzera;
- f.
- emanare disposizioni applicabili ai domini generici che rivestono un’importanza particolare sotto il profilo politico, culturale, geografico o religioso nella misura in cui è necessario per la salvaguardia degli interessi della Svizzera.
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