|
Art. 32a Impianti di telecomunicazione destinati a garantire la sicurezza pubblica 115
Il Consiglio federale disciplina l’importazione, l’offerta, la messa a disposizione sul mercato, la messa in servizio, l’installazione e l’esercizio di impianti di telecomunicazione che le autorità devono impiegare per garantire la sicurezza pubblica. 115 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |