Art. 35b Accesso al punto d’entrata nell’edificio e coutenza di impianti domestici 136
1 Nella misura in cui è tecnicamente possibile e in assenza di altri motivi importanti che giustifichino il rifiuto, ogni fornitore di servizi di telecomunicazione ha il diritto di accedere al punto d’entrata nell’edificio e di utilizzare in comune gli impianti domestici atti alla trasmissione d’informazioni mediante telecomunicazione. 2 Il proprietario dell’immobile e i fornitori di servizi di telecomunicazione sono tenuti a permettere la coutenza degli impianti domestici in modo trasparente e non discriminatorio. 3 Il proprietario dell’immobile deve dare ai fornitori che ne fanno domanda le informazioni necessarie relative agli impianti domestici. 4 I fornitori che hanno finanziato gli impianti devono essere indennizzati in modo adeguato. 5 Su richiesta, la ComCom decide in merito a controversie tra fornitori di servizi di telecomunicazione riguardanti l’accesso al punto d’entrata nell’edificio o le condizioni di coutenza. L’articolo 11b si applica per analogia. 136 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |