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Art. 36a Protezione delle linee esistenti 141
Le linee di proprietà dei fornitori di servizi di telecomunicazione che alla data dell’entrata in vigore della modifica del 22 marzo 2019 si trovano in canalizzazioni realizzate ai fini dell’urbanizzazione ai sensi del diritto in materia di pianificazione del territorio possono essere rimosse soltanto per motivi importanti. Se possibile, ai fornitori di servizi di telecomunicazione vanno proposte canalizzazioni alternative. 141 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |