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Art. 38 Tassa destinata a finanziare il servizio universale 144
1 L’UFCOM riscuote dai fornitori di servizi di telecomunicazione una tassa il cui provento è utilizzato esclusivamente per finanziare i costi non coperti del servizio universale secondo l’articolo 16 e i costi per la gestione del meccanismo di finanziamento. 2 La tassa deve coprire complessivamente i costi menzionati nel capoverso 1 ed è stabilita proporzionalmente alle cifre d’affari realizzate con i servizi di telecomunicazione offerti. 3 Il Consiglio federale può esentare i fornitori di servizi di telecomunicazione dal pagamento della tassa se la cifra d’affari che realizzano con questi servizi è inferiore a un importo determinato. 4 Esso disciplina i dettagli della fornitura delle informazioni necessarie per la ripartizione e il controllo dei costi menzionati nel capoverso 1. 144 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). |
