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Art. 39 Tasse della concessione di radiocomunicazione 145
1 L’autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV146.147 2 L’importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:
3 Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale.148 3bis Per favorire l’introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all’articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell’offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l’importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.149 4 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all’asta, la tassa di concessione corrisponde all’importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L’autorità concedente può stabilire un’offerta minima. 5 A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell’ambito di un’utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:
145 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007737; FF 20031399). 147 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). 148 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). 149 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). BGE
131 II 735 () from 17. Oktober 2005
Regeste: Art. 5, 39 und 61 FMG, Art. 9 GFV; Zulässigkeit der Erhöhung der Konzessionsgebühr für die Funkkonzession. Zulässigkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (E. 1). Gesetzliche Regelung der Konzessionsgebühr (E. 2). Charakter der Funkkonzessionsgebühr und Tragweite der für Gebühren geltenden Verfassungsprinzipien (E. 3). Zulässigkeit der Einführung eines wirtschaftlichen Kriteriums des "Werts der Frequenzen" auf dem Verordnungsweg (E. 4 und 5). |