Art. 39 Tasse della concessione di radiocomunicazione 145
1 L’autorità concedente riscuote una tassa per le concessioni di radiocomunicazione. Non è riscossa nessuna tassa per le concessioni di radiocomunicazione destinate alla diffusione di programmi radiotelevisivi titolari di una concessione secondo la LRTV146.147 2 L’importo della tassa per le concessioni di radiocomunicazione si calcola secondo:
3 Se, oltre che per diffondere programmi radiotelevisivi titolari di una concessione, una frequenza può essere utilizzata anche per trasmettere altri programmi radiotelevisivi e informazioni, è riscossa una tassa di concessione proporzionale.148 3bis Per favorire l’introduzione di nuove tecnologie di diffusione conformemente all’articolo 58 LRTV o per garantire la pluralità dell’offerta nelle regioni dove la copertura terrestre senza filo è insufficiente, il Consiglio federale può ridurre l’importo della tassa di concessione per la diffusione di programmi radiofonici e televisivi.149 4 Se le concessioni di radiocomunicazione sono aggiudicate all’asta, la tassa di concessione corrisponde all’importo offerto dedotta la tassa amministrativa per la pubblica gara e il rilascio della concessione di radiocomunicazione. L’autorità concedente può stabilire un’offerta minima. 5 A condizione che non siano forniti servizi di telecomunicazione e nell’ambito di un’utilizzazione razionale delle frequenze, il Consiglio federale può esentare dalla tassa per le concessioni di radiocomunicazione:
145 Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 della LF del 24 mar. 2006 sulla radiotelevisione, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007737; FF 20031399). 147 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). 148 Nuovo testo giusta l’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). 149 Introdotto dall’all. n. 4 della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° dic. 2017 (RU 2016 2131, 2017 5929; FF 2013 4237). 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 152 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |