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Art. 3a Rapporto di valutazione 19
1 Ogni tre anni il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale in merito:
2 Se del caso, il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale proposte tese a promuovere una concorrenza efficace. 19 Introdotto dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |