Art. 4 Registrazione dei fornitori di servizi di telecomunicazione 20
1 L’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) registra i fornitori di servizi di telecomunicazione che utilizzano una delle risorse seguenti per la fornitura di tali servizi:
2 I fornitori registrati possono consentire l’utilizzazione delle risorse di cui al capoverso 1 soltanto ad altri fornitori di servizi di telecomunicazione che si siano precedentemente registrati. 3 L’UFCOM stila e pubblica una lista dei fornitori registrati e dei servizi di telecomunicazione da loro offerti. 4 Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla registrazione. 20 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |