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Art. 45a Protezione dei fanciulli e degli adolescenti 163164
1 Il Consiglio federale può emanare disposizioni volte a proteggere i fanciulli e gli adolescenti dai pericoli derivanti dall’utilizzazione dei servizi di telecomunicazione. Può segnatamente obbligare i fornitori di servizi d’accesso a Internet a consigliare i loro clienti sulle possibili misure in materia di protezione dei fanciulli e degli adolescenti.165 2 Il Consiglio federale può determinare le misure di lotta appropriate e necessarie. 163 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 164 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 165 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |