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Art. 48 Limitazione del traffico delle telecomunicazioni
1 Il Consiglio federale può ordinare la sorveglianza, la restrizione o l’interruzione del traffico delle telecomunicazioni qualora una situazione straordinaria o altri importanti interessi nazionali lo esigano. Disciplina l’indennizzo per l’attuazione di tali misure tenendo in debito conto gli interessi delle persone incaricate.172 2 Le misure di cui al capoverso 1 non danno diritto né al risarcimento dei danni né al rimborso di tasse. 172 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |