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Art. 48a Sicurezza 173
1 I fornitori di servizi di telecomunicazione lottano contro le manipolazioni non autorizzate degli impianti di telecomunicazione commesse con trasmissioni mediante telecomunicazione. Al fine di proteggere gli impianti, sono autorizzati a deviare o a impedire le comunicazioni e a dissimulare informazioni. 2 Al fine di proteggere dai pericoli, prevenire i danni e ridurre i rischi, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla sicurezza delle informazioni, delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione, in particolare per quanto concerne:
173 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006 (RU 2007 921939; FF 2003 6883). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |