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Art. 49 Contraffazione o dissimulazione di informazioni
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, incaricato di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni:174
2 Chiunque, per dolo, induce una persona incaricata di compiti di servizio nell’ambito delle telecomunicazioni a contraffare o a dissimulare informazioni, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.175 174 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). 175 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale , nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669). |