Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 5 Fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera 21
L’autorità competente può vietare ai fornitori di servizi di telecomunicazione organizzati secondo una legislazione estera di utilizzare le radiofrequenze o gli elementi di indirizzo di cui all’articolo 4 capoverso 1, se non è concessa la reciprocità. Sono fatti salvi gli impegni internazionali che vi si oppongono. 21 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |