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Art. 53 Inosservanza di prescrizioni d’ordine
È punito con la multa fino a 5000 franchi chiunque viola, intenzionalmente o per negligenza, un’altra disposizione del diritto delle telecomunicazioni, un trattato o un accordo internazionale in materia di telecomunicazioni oppure una decisione presa sulla scorta di una di queste disposizioni e provvista della comminatoria della pena prevista nel presente articolo. |