Art. 58 Vigilanza 186
1 L’UFCOM vigila affinché il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la presente legge, le prescrizioni d’esecuzione e le concessioni siano rispettati. Può delegare singoli compiti di vigilanza a organizzazioni di diritto privato e collaborare con esse. 2 Se accerta una violazione del diritto, l’UFCOM può:187
3 L’UFCOM ritira la concessione se le condizioni essenziali per il suo rilascio non sono più adempiute. 4 Se la concessione è stata rilasciata dalla ComCom, quest’ultima prende i provvedimenti corrispondenti su richiesta dell’UFCOM. 5 L’autorità competente può disporre provvedimenti cautelari. 186 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). 187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). 188 Introdotta dal n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |