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Art. 6 Fornitori di servizi di telecomunicazione con sede o una stabile organizzazione in Svizzera 22
I fornitori di servizi di telecomunicazione che hanno la loro sede o una stabile organizzazione in Svizzera devono:
22 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 22 mar. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6159; FF 2017 5599). |