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Art. 68a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 24 marzo 2006 203
1 I servizi offerti nell’ambito di una concessione di servizi di telecomunicazione al momento dell’entrata in vigore della modifica della presente legge del 24 marzo 2006 sono considerati notificati ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1. Le concessioni di radiocomunicazione che fanno parte delle concessioni di servizi di telecomunicazione soppresse rimangono valide e assumono gli oneri e le condizioni di queste ultime. 2 La concessione per il servizio universale rilasciata secondo il vecchio diritto è retta da questo sino alla scadenza. 203 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2006, in vigore dal 1° apr. 2007 (RU 2007 921; FF 2003 6883). |