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Art. 6a Blocco dell’accesso ai servizi di telecomunicazione 23
I fornitori di servizi di telecomunicazione bloccano l’accesso alla telefonia e a Internet delle persone la cui relazione commerciale non ha avuto inizio mediante la sottoscrizione di un abbonamento, se all’inizio della relazione commerciale esse:
23 Introdotto dall’all. n. II 3 della LF del 18 mar. 2016 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 117; FF 2013 2283). |