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Art. 3 Titoli contabili
1Sono titoli contabili ai sensi della presente legge i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell’emittente:
1bisPer titolo contabile ai sensi della presente legge s’intende anche qualsiasi strumento finanziario custodito secondo il diritto estero, nonché ogni diritto sullo stesso, cui il predetto diritto estero attribuisce una funzione comparabile.1 2Il titolo contabile ha effetto nei confronti dell’ente di custodia e di qualsiasi terzo; esso non è accessibile agli altri creditori dell’ente di custodia. 1 Introdotto dall’all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445). |