1Un ente di custodia ai sensi della presente legge gestisce conti titoli intestati a persone o comunità di persone.
2Sono considerati enti di custodia:
- a.
- le banche secondo la legge dell’8 novembre 19341 sulle banche;
- b.2
- le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 della legge del 15 giugno 20183 sugli istituti finanziari;
- c.4
- le direzioni dei fondi secondo l’articolo 32 della legge sugli istituti finanziari, sempre che gestiscano conti di quote;
- d.5
- i depositari centrali di cui all’articolo 61 della legge del 19 giugno 20156 sull’infrastruttura finanziaria;
- e.
- la Banca nazionale svizzera secondo la legge del 3 ottobre 2003 sulla Banca nazionale; e
- f.
- la Posta svizzera secondo la legge del 30 aprile 19977 sull’organizzazione delle poste.
3Sono considerati enti di custodia, sempre che gestiscano conti titoli nel quadro della loro attività, anche le banche estere, le società di intermediazione mobiliare estere e altri istituti finanziari esteri come pure gli enti di custodia centrali esteri.8
1 RS 952.0
2 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
3 RS 954.1
4 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
5 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF2014 6445).
6 RS 958.1
7 [RU 1997 2465, 2000 2355 all. n. 22, 2001 707 art. 31 n. 3, 2003 3385, 2007 4703. RU 2012 5043 all. n. I]. Vedi ora la L del 17 dic. 2010 sull’organizzazione della Posta (RS 783.1).
8 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).