Legge federale
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Art. 13 Principio
1 La costituzione di titoli contabili non pregiudica i diritti degli investitori nei confronti dell’emittente. 2 I titolari dei conti possono esercitare i loro diritti sui titoli contabili soltanto per mezzo del loro ente di custodia, salvo che la presente legge disponga diversamente. |