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Legge federale sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo)
del 3 ottobre 2008 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 13Principio
1 La costituzione di titoli contabili non pregiudica i diritti degli investitori nei confronti dell’emittente.
2 I titolari dei conti possono esercitare i loro diritti sui titoli contabili soltanto per mezzo del loro ente di custodia, salvo che la presente legge disponga diversamente.