Legge federale
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Art. 21 Diritto di ritenzione e di realizzazione
1 L’ente di custodia può ritenere o realizzare titoli contabili accreditati su un conto titoli se nei confronti del titolare di tale conto è esigibile un credito risultante dalla custodia di titoli contabili o da prestazioni anticipate dell’ente di custodia per l’acquisto di titoli contabili. 2 Il diritto di ritenzione e di realizzazionedell’ente di custodia si estingue non appena i titoli contabili sono accreditati sul conto titoli di un altro titolare. |