Legge federale
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Art. 26 Accordo con l’ente di custodia 36
1 Il titolare del conto può disporre dei titoli contabili mediante la conclusione di un accordo con l’ente di custodia a favore di quest’ultimo. Con la conclusione dell’accordo, l’ordine di disporre ha effetto nei confronti di terzi. 2 L’articolo 25 capoverso 2 è applicabile. 36 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). |