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Legge federale sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo)
del 3 ottobre 2008 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 27Storno di un addebito
1 L’addebito di titoli contabili su un conto titoli deve essere stornato se:
a.
è avvenuto senza istruzioni;
b.
è avvenuto sulla base di istruzioni:
1.
nulle,
2.
che non provengono dal titolare del conto o dal suo rappresentante,
3.
revocate tempestivamente dal titolare del conto, o
4.
contestate a causa di un errore nella dichiarazione o nella trasmissione, dolo o timore ragionevole; è fatto salvo l’articolo 26 del Codice delle obbligazioni37;
c.
l’accredito sul conto titoli dell’acquirente non è conforme alle istruzioni o non è avvenuto entro il termine usuale per l’esecuzione.
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere a e b, il titolare del conto deve dimostrare che le istruzioni erano viziate. Il diritto allo storno non sussiste se l’ente di custodia dimostra che non conosceva il vizio delle istruzioni e che, pur avendo adottato provvedimenti e procedure che si potevano ragionevolmente esigere da lui, non era tenuto a conoscerlo.
3 Per il titolare del conto, lo storno ripristina la situazione anteriore all’addebito. Sono salve le pretese di risarcimento secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni.
4 Le pretese secondo il presente articolo si prescrivono in tre anni dalla scoperta del vizio, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno dell’addebito.38
5 I titolari dei conti che hanno la qualità di investitori qualificati possono prendere accordi contrari con il proprio ente di custodia.