i sistemi di negoziazione TRD secondo gli articoli 73a–73f della legge del 19 giugno 201513 sull’infrastruttura finanziaria, in riferimento a diritti valori registrati secondo gli articoli 973d–973i del Codice delle obbligazioni14 che sono immobilizzati.
3 Sono considerati enti di custodia, sempre che gestiscano conti titoli nel quadro della loro attività, anche le banche estere, le società di intermediazione mobiliare estere e altri istituti finanziari esteri come pure gli enti di custodia centrali esteri.15
5 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
7 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).
8 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).
10 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).
12 Introdotta dal n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221).
15 Nuovo testo giusta l’all. n. II 17 della L del 15 giu. 2018 sugli istituti finanziari, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 7293).