Legge federale
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Art. 7 Conversione
1 Sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari non dispongano diversamente, l’emittente può, in qualsiasi momento e senza il consenso del titolare del conto, convertire rispettivamente in una delle altre due forme i titoli di credito, certificati globali o diritti valori semplici custoditi collettivamente e depositati o registrati come base di titoli contabili.23 Esso se ne assume le spese. 2 I titolari dei conti possono esigere in qualsiasi momento che l’emittente rilasci, per i titoli contabili costituiti mediante deposito di un certificato globale o iscrizione di diritti valori semplici in un registro principale, lo stesso numero di titoli di credito della stessa categoria, sempre che le condizioni d’emissione o gli statuti societari lo prevedano.24 Essi se ne assumono le spese, salvo che le condizioni d’emissione o gli statuti societari dispongano diversamente. 3 L’ente di custodia assicura che la conversione non comporti un mutamento del numero complessivo dei diritti di credito o inerenti alla qualità di membro emessi. 23 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). 24 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). |