1 L’ente di custodia è tenuto a iscrivere i portafogli propri e di terzi separatamente nei suoi libri contabili.
2 L’ente di custodia che detiene portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia in Svizzera deve detenere questi portafogli su conti titoli distinti. Gli enti di subcustodia devono offrire agli enti di custodia la possibilità di detenere i portafogli propri e di terzi su conti titoli distinti.
3 In caso di custodia all’estero, l’ente di custodia svizzero concorda con il primo ente di subcustodia estero che quest’ultimo detenga i portafogli propri e di terzi su conti titoli distinti.
4 Se il diritto dello Stato in questione o motivi operativi non consentono di concludere un accordo ai sensi del capoverso 3, l’ente di custodia svizzero prende altri provvedimenti volti a garantire al titolare del conto un livello di protezione equivalente.
5 L’ente di custodia svizzero non è tenuto a prendere i provvedimenti di cui al capoverso 4 se:
- a.
- a causa delle caratteristiche dei titoli contabili interessati o dei servizi finanziari ad essi connessi, la subcustodia può avvenire soltanto nello Stato in questione; o
- b.
- il titolare del conto ha ordinato all’ente di custodia, per scritto o in un’altra forma che consente la prova per testo, di custodire i titoli contabili presso un ente di subcustodia in tale Stato.
6 L’ente di custodia svizzero che detiene portafogli di terzi presso un ente di subcustodia mette a disposizione del titolare del conto una prima informazione in forma standardizzata, su supporto cartaceo o elettronico. Esso indica:
- a.
- che di norma la custodia è affidata a un ente di subcustodia;
- b.
- che, a seconda dell’emittente, l’ente di subcustodia può avere sede all’estero e che in tal caso la custodia è sottoposta al diritto estero;
- c.
- che la custodia all’estero comporta dei rischi per il titolare del conto e specifica di quali rischi generali si tratta;
- d.
- i costi della custodia di titoli contabili.
31 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647).