Legge federale
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Art. 14 Pignoramento e sequestro
1 Se nei confronti di un titolare del conto è stato decretato il pignoramento, il sequestro o un altro provvedimento cautelare avente per oggetto titoli contabili, tale provvedimento deve essere eseguito esclusivamente presso l’ente di custodia che gestisce il conto su cui i titoli contabili sono accreditati. 2 Se sono eseguiti presso un ente di subcustodia, i pignoramenti, i sequestri e altri provvedimenti cautelari nei confronti di un titolare del conto sono nulli. |
