Legge federale
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Art. 17 Separazione dalla massa
1 Se nei confronti di un ente di custodia è avviata una procedura di liquidazione forzata finalizzata all’esecuzione generale, il liquidatore separa d’ufficio dalla massa, nella misura degli averi in titoli dei titolari dei conti dell’ente di custodia:
2 Se l’ente di custodia detiene su un solo conto titoli portafogli propri e di terzi presso un ente di subcustodia, si presume che si tratti di titoli contabili dei suoi titolari dei conti. 3 Chi liquida un ente di custodia ne deve adempiere gli impegni nei confronti dell’ente di subcustodia che gli sono risultati dalla subcustodia di titoli contabili o dalla prestazione anticipata dell’ente di subcustodia per l’acquisto di titoli contabili. 4 I titoli contabili e le pretese della loro fornitura, separati dalla massa, sono:
5 Sono salve le pretese dell’ente di custodia secondo l’articolo 21. 35 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). 36 Nuovo testo giusta il n. I 9 della LF del 25 set. 2020 sull’adeguamento del diritto federale agli sviluppi della tecnologia di registro distribuito, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 33; FF 2020 221). |