Legge federale
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Art. 19 Sottodotazione
1 Se i titoli contabili separati dalla massa non sono sufficienti per soddisfare completamente le pretese dei titolari dei conti, nella misura corrispondente alla sottodotazione si separano a loro favore titoli contabili della stessa categoria che l’ente di custodia detiene per conto proprio, anche se sono custoditi separatamente dai titoli contabili dei suoi titolari di conti. 2 Se le loro pretese non risultano ancora soddisfatte completamente, i titolari dei conti si assumono la sottodotazione proporzionalmente ai loro averi in titoli della categoria corrispondente. A ogni titolare di un conto spetta una pretesa di risarcimento di tale entità nei confronti dell’ente di custodia. |