Legge federale
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Art. 2 Campo d’applicazione
1 La presente legge si applica ai titoli contabili che un ente di custodia ha accreditato su un conto titoli. 1bis L’articolo 31 capoverso 2 è applicabile, alle condizioni di cui all’articolo 31 capoverso 1, ai titoli contabili affidati a un ente di custodia in Svizzera o all’estero, anche se la loro custodia è retta dal diritto estero.3 2 La presente legge lascia impregiudicate le disposizioni concernenti l’iscrizione di azioni nominative nel registro delle azioni. 3 Introdotto dall’all. n. 8 della LF del 17 dic. 2021 (Insolvenza e garanzia dei depositi), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 732; FF 2020 5647). |