Legge federale
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Art. 23a Trasmissione di informazioni 37
L’ente di custodia designato da una società anonima secondo l’articolo 697i capoverso 4 o l’articolo 697j capoverso 3 del Codice delle obbligazioni38 deve assicurare che gli enti di custodia che, a catena, lo seguono, trasmettano su richiesta le seguenti informazioni:
37 Introdotto dal n. I 8 della LF del 12 dic. 2014 concernente l’attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d’azione finanziaria rivedute nel 2012, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1389; FF 2014 563). |