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Legge federale sui titoli contabili (Legge sui titoli contabili, LTCo)
del 3 ottobre 2008 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 3Titoli contabili
1 Sono titoli contabili ai sensi della presente legge i diritti fungibili di credito o inerenti alla qualità di membro nei confronti dell’emittente:
a.
accreditati su un conto titoli; e
b.
dei quali i titolari dei conti possono disporre secondo le disposizioni della presente legge.
1bis Per titolo contabile ai sensi della presente legge s’intende anche qualsiasi strumento finanziario custodito secondo il diritto estero, nonché ogni diritto sullo stesso, cui il predetto diritto estero attribuisce una funzione comparabile.4
2 Il titolo contabile ha effetto nei confronti dell’ente di custodia e di qualsiasi terzo; esso non è accessibile agli altri creditori dell’ente di custodia.
4 Introdotto dall’all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445).