Legge federale
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Art. 30 Priorità
1 Se sono state prese più disposizioni in merito a titoli contabili o a diritti su titoli contabili conformemente alle norme della presente legge, la disposizione anteriore è prioritaria rispetto a quella posteriore. 2 Se l’ente di custodia conclude con il titolare del conto un accordo secondo l’articolo 25 capoverso 1 senza indicare espressamente all’acquirente i diritti anteriori che gli spettano, la garanzia a suo favore è considerata secondaria rispetto a quella dell’acquirente.47 3 ...48 4 Le intese contrarie circa la priorità rimangono salve, ma hanno effetto soltanto tra le parti all’intesa. 47 Nuovo testo giusta l’all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). 48 Abrogato dall’all. n. 14 della L del 19 giu. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, con effetto dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5339; FF 2014 6445). |
