Legge federale
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Art. 33
1 Sempre che il presente articolo non disponga diversamente, l’ente di custodia risponde dei danni derivanti dalla custodia o dal trasferimento di titoli contabili nei confronti del titolare del conto secondo le norme del Codice delle obbligazioni50. 2 L’ente di custodia che fa custodire lecitamente titoli contabili presso un ente di subcustodia risponde della debita diligenza nello scegliere e nell’istruire l’ente di subcustodia e nel sorvegliare il rispetto costante dei criteri di selezione. 3 L’ente di custodia può escludere la responsabilità di cui al capoverso 2 se i titoli contabili, su esplicita istruzione del titolare del conto, sono custoditi presso un ente di subcustodia che l’ente di custodia non ha raccomandato a tale scopo. 4 L’ente di custodia risponde della colpa dell’ente di subcustodia come della propria, se quest’ultimo:
5 Le intese contrarie hanno effetto soltanto tra enti di custodia o se favoriscono l’investitore. |
